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15/07/2022 di Sinasfa
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA. CCNL DIPENDENTI FARMACIE PRIVATE

E’ stata attivata la procedura per consentire ai titolari di farmacia privata  di versare i contributi obbligatori relativi all’assistenza sanitaria integrativa prevista per i dipendenti  delle  farmacie private dal CCNL siglato il 7 settembre 2021.

La “Tipologia di contratto” prevede: - Dipendenti iscritti ENPAF-EMAPI: per i dipendenti già iscritti ad ENPAF per i quali verrà attivata la copertura sanitaria integrativa ad EMAPI - Dipendenti NON iscritti ENPAF-EMAPI: per i dipendenti NON iscritti ad ENPAF peri i quali verrà attivata la copertura sanitaria a primo rischio

L'accordo ha istituito l’assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle farmacie private non in prova, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e a tempo parziale.

Tale assistenza è finanziata tramite un contributo pari a 13 euro mensili per dodici mensilità, non computabile nel TFR, posto a carico del datore di lavoro a decorrere dal 1° novembre 2021.

Con successivo accordo, approvato dall’Assemblea nazionale di Federfarma il 6/7/2022, Federfarma e OO.SS. dei lavoratori hanno individuato le modalità di erogazione di versamento dei contributi e di erogazione dell’assistenza sanitaria integrativa.

Le parti stipulanti il CCNL hanno concordato di costituire un Fondo di assistenza integrativa per i dipendenti di farmacia privata e di garantire l’erogazione delle relative prestazioni assistenziali tramite Unisalute e il Fondo “Reciproca SMS”

Le prestazioni sanitarie saranno gestite da UniSalute, Compagnia del Gruppo Unipol specializzata in assistenza sanitaria e potranno essere richieste in modalità rimborso, laddove previsto dalle specifiche garanzie, dal 1 novembre 2021 ed in modalità diretta (nelle strutture sanitarie convenzionate con la Compagnia) non oltre il decimo giorno lavorativo successivo alla comunicazione delle anagrafiche delle aziende e dei dipendenti e dalla conseguente effettuazione del pagamento.

L'iscrizione all’ente costituisce adempimento da parte della farmacia degli obblighi previsti dal CCNL in materia di assistenza sanitaria integrativa, vale a dire che l’eventuale adesione da parte della farmacia a soggetti diversi da quelli individuati a livello nazionale esporrebbe la farmacia alle conseguenze previste dal CCNL in caso di inadempimento (erogazione al lavoratore di un EDR di euro 25 lordi per 14 mensilità, oltre il risarcimento di eventuali danni).

L’iscrizione presso l’ente di assistenza sanitaria integrativa individuato dalle Parti stipulanti il CCNL costituisce adempimento del CCNL stesso, così come unicamente a fronte di essa il contributo versato dal datore di lavoro non è computabile nel TFR, è sostitutivo di un equivalente aumento salariale contrattuale ed è considerato parte del trattamento economico complessivo previsto dal CCNL.

Spero vi sia chiaro l’ultimo passaggio, i 13 euro versati al fondo dal titolare, sono sostitutivi di un equivalente aumento salariale e sono da considerarsi parte del trattamento economico  che abbiamo ricevuto nell’ultimo accordo. In pratica i tredici euro che vengono versati nel fondo sono parte dell'aumento di salario concordato, non erogato a noi in busta paga ma versato in questo fondo scelto dai sindacati al tavolo ma che comunque  ci paghiamo noi.