Statuto

S t a t u t o

Sindacato  Nazionale Farmacisti non titolari

SINASFA

CONGRESSO NAZIONALE del 11 settembre 2022 – Napoli - Holiday Inn -

INDICE

COSTITUZIONE – ARTT. 1- 8

ORGANI DEL SINDACATO - ARTT. 9-16

CONSIGLIO DIRETTIVO ARTT.17-23

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ART.24

SEGRETARIO ART. 25

PATRIMONIO – TESORIERE – BILANCI ARTT. 26-29

SCIOGLIMENTO DEL SINDACATO ART. 30

 

COSTITUZIONE

Art. 1

E’ costituito, a tempo indeterminato, il “Sindacato Nazionale Farmacisti" SINASFA, ne fanno parte tutti farmacisti purché non titolari di farmacia o di esercizio di vicinato di ogni nazionalità, convinzione religiosa e politica, associati per la difesa dei comuni i nteressi economici, sociali ed etici nel rispetto dei principi di democrazia e libertà.

Il SINASFA è indipendente da qualsiasi influenza governativa, partitiva e confessionale.

Il sindacato può aderire ad organizzazioni o confederazioni purché non in contrasto con gli interessi generali della categoria. Può utilizzare tutti i mezzi di diffusione per la comunicazione delle proprie attività.

Art. 2

Il Sindacato si propone di:

  1. rappresentare i farmacisti iscritti a ogni titolo, ivi comprese la stipulazione di accordi normativi ed economici e la trattazione di questioni e controversie individuali o collettive derivanti dal rapporto di lavoro.

  2. essere presente in qualsiasi sede in cui si trattino problemi riguardanti sia l’organizzazione che i propri scritti.

  3. valorizzare i compiti e le funzioni del farmacista.

  4. curare l’assistenza morale, materiale e previdenziale degli iscritti;

  5. organizzare corsi di formazione professionale , rivolti ai soli iscritti al Sindacato, utili per il riconoscimento dei crediti formativi.

ISCRITTI

Art. 3

Possono chiedere l’iscrizione al Sindacato tutti farmacisti purché non titolari di farmacia o di esercizio di vicinato, il personale degli stessi organismi in quiescenza, per il quale quei presupposti siano ricorsi quando in servizio.

Art. 4

La qualità di iscritto si acquista dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 5

L’iscritto si impegna alla piena osservanza dello Statuto, della disciplina sindacale e degli accordi stipulati dal Sindacato.

Art. 6

L’iscrizione è a tempo indeterminato. Le eventuali dimissioni debbono essere comunicate al Presidente.

Art. 7

La qualità di socio viene meno per:

  1. dimissioni;

  2. espulsione, secondo le norme dell’art. 29;

  3. perdita dei requisiti richiesti per l’ammissione.

Art. 8

L’iscritto è tenuto a versare il contributo annuale, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Ai fini di cui sopra, l’iscritto si obbliga a far pervenire per il tramite del Sindacato la delega all’organismo presso il quale presta o ha prestato servizio per la riscossione del contributo sindacale e l’eventuale revoca della stessa.

ORGANI DEL SINDACATO

Art. 9

Sono organi nazionali:

  1. il Consiglio Direttivo;

  2. il Collegio dei Revisori dei Conti e/o Revisore Unico dei Conti

  3. il Congresso

Tutte le cariche ricoperte nel Sindacato sono riservate agli iscritti al Sindacato ed anche ai non iscritti che non si trovino in una condizione di incompatibilità con le linee guida e/o finalità del Sindacato stesso .

Nei limiti dei fondi stanziati è garantito il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle funzioni espletate.

Art. 10

Il Congresso è costituito dai delegati scelti sulla base di un criterio di proporzionalità rispetto al numero totale degli iscritti. Le modalità di individuazione dei delegati sono stabilite in apposito “Regolamento”, approvato dal Consiglio Direttivo.

Al Congresso possono intervenire, senza diritto di voto, tutti gli iscritti.

Il Congresso ha le seguenti attribuzioni:

  1. determinare l’indirizzo generale del Sindacato;

  2. approvare le modifiche statutarie;

  3. eleggere ogni quadriennio il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti e/o il Revisore Unico;

  4. approvare il bilancio consuntivo e previsionale ;

Art. 11

Il Congresso è ordinario o straordinario.

Il Congresso ordinario deve tenersi entro l’ultimo trimestre dell’anno solare di scadenza del quadriennio.

I Congressi straordinari sono convocati, oltre che per l’approvazione di modifiche statutarie, su decisione del Consiglio Direttivo .

Art. 12

La convocazione del Congresso spetta al Presidente del Consiglio Direttivo, che vi provvede mediante avviso da spedire via mail , e/o posta certificata , e/o raccomandata all’ultimo indirizzo comunicato dall’iscritto al Sindacato; e mediante la pubblicazione sul sito web del sindacato .

La convocazione dovrà contenere anche il “Regolamento” e le altre notizie utili per l’elezione dei delegati, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’inizio del Congresso.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata con un preavviso di soli quindici giorni.

Art. 13

Il Congresso è presieduto dal Presidente del Sindacato o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Presidente , constatata la regolarità della costituzione del Congresso, propone uno dei partecipanti a svolgere le funzioni di Segretario dello stesso.

Il Segretario redige il verbale dei lavori congressuali.

Art. 14

Ciascuno dei delegati ha diritto a un voto.

Le votazioni si svolgono a scrutinio palese quando riguardino deliberazioni su argomenti o tesi, a scrutinio segreto quando riguardino l’elezione a cariche sindacali.

Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei delegati presenti.

Per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati presenti.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo, cosi come nominato dal Congresso si riunirà entro 30 giorni per la nomina delle cariche di :

  1. Presidente,

  2. Vice presidente

  3. Segretario

  4. Tesoriere

  5. Consiglieri

Art. 16

Le candidature per l’elezione alle cariche nazionali devono pervenire al Consiglio Direttivo almeno sette giorni prima dell’inizio del Congresso.

Il Consiglio Direttivo, accertata la regolarità delle candidature, ne redige l’elenco che sottopone poi al Congresso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di componenti pari a cinque ed un massimo pari a nove .

Art. 18

Il Consiglio Direttivo dura in carica un quadriennio e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 19

Spetta al Consiglio Direttivo lo svolgimento di ogni azione necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l’applicazione delle direttive tracciate dal Congresso.

In particolare, al Consiglio Direttivo spetta:

  1. eleggere fra i propri componenti, il Presidente , il Vice Presidente, il Tesoriere, Il Segretario, e i Consiglieri .

  2. la programmazione dell’attività annuale;

  3. predisporre il bilanci preventivo e consuntivo ;

  4. stabilire, la quota e le modalità di riscossione del contributo annuale;

  5. pronunciarsi in via definitiva sui ricorsi relativi alle domande di iscrizione al Sindacato,

  6. promuovere ogni altra iniziativa nell’interesse degli iscritti;

  7. nominare, ogni qualvolta a seguito di dimissioni o altra causa si renda vacante una delle cariche indicate nell’art. 10, altro consigliere in sostituzione, tra i gli eletti, il quale rimarrà in carica sino al compimento del quadriennio di attività del Consiglio stesso.

  8. Autorizzare il compimento di operazioni finanziarie e bancarie prevedendo espressamente l’apertura di qualsiasi rapporto bancario o finanziario.

Art. 20

In via ordinaria, il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno, per l’approvazione del bilancio e per l’esame a consuntivo-preventivo dell’azione sindacale.

Il Consiglio si riunisce altresì ogni qualvolta ne facciano richiesta la maggioranza dei consiglieri .

Alle riunioni del Consiglio interviene , senza diritto di voto, il Revisore dei Conti solo nei casi in cui ci sono argomenti posti all’ordine del giorno che ricadono nella sfera di sua competenza..

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza, a mezzo mail , pec, raccomandata.

Nei casi di urgenza, la convocazione – con preavviso di soli 5 giorni – purchè sia stata comunicata a mezzo mail o pec al consigliere.

Art. 22

Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la partecipazione di almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e, a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni adottate nelle singole sedute viene comunicato a mezzo pubblicazione sul sito web agli iscritti.

I componenti del Consiglio Direttivo che non partecipino a due sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dalla carica, con deliberazione motivata, dal Consiglio stesso e sostituiti a norma dell’art. 19 lett. g).

IL PRESIDENTE

Art. 23

Il Presidente:

  1. ha la rappresentanza legale del Sindacato;

  2. presiede il Congresso, il Consiglio Direttivo,

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente .

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – REVISORE UNICO DEI CONTI

Art. 24

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che il Congresso elegge fra gli iscritti per la durata del quadriennio.

Il Revisore dei Conti , in alternativa al Collegio, viene altresì eletto dal Congresso pero deve essere iscritto presso il Registro dei Revisore presso il ministero di Grazia e Giustizia.

I membri effettivi eleggono fra di loro il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve:

  1. vigilare sull’andamento della gestione economica e finanziaria del Sindacato;

  2. compiere frequenti verifiche di cassa e contabili;

  3. riscontrare l’esattezza e la veridicità dei bilanci, controfirmandoli;

Il Collegio o il Revisore dei Conti può inoltre, per motivi attinenti ai suoi compiti o di particolare importanza, chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 20.

SEGRETARIO ORGANIZZATIVO

Art. 25

Il Segretario Organizzativo, cura:

  1. l’ordinaria amministrazione del Sindacato, firmando la relativa corrispondenza, e la gestione del personale;

  2. l’esecuzione delle delibere assunte dagli Organi Nazionali del Sindacato, secondo le indicazioni da essi ricevute;

  3. i rapporti con gli iscritti, con l’Istituto e con i terzi, per gli aspetti organizzativi e amministrativi;

  4. la diffusione dell’informazione sindacale.

PATRIMONIO TESORIERE BILANCI

Art. 26

Il patrimonio del Sindacato è costituito da beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni divengano comunque di proprietà del Sindacato stesso, e dalle eventuali eccedenze annuali di bilancio.

L’inventario del patrimonio del Sindacato deve essere redatto ogni anno e trascritto in apposito libro sociale.

Art. 27

Il Tesoriere è l’organo esecutivo della gestione economica del Sindacato.

Il Tesoriere:

  1. cura il regolamento delle entrate e delle uscite, nonché l’amministrazione del patrimonio sociale, in conformità delle deliberazioni assunte dai competenti organi;

  2. firma, i mandati di pagamento;

  3. presta agli organi competenti la collaborazione necessaria per la redazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

In caso di assenza o di impedimento del Tesoriere le sue funzioni sono svolte da un membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente.

Art. 28

Alla fine di ogni anno solare il Tesoriere fornisce al Comitato di Presidenza tutti gli elementi necessari per la compilazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 29

Il Consiglio Direttivo può assumere le seguenti sanzioni disciplinari a carico degli iscritti:

  1. la censura;

  2. la sospensione;

  3. la espulsione.

La censura può essere applicata all’iscritto che non ottemperi agli obblighi che gli derivano dal presente Statuto, nonché dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato.

Essa deve essere comunicata per iscritto e debitamente motivata. La sospensione da ogni attività sociale può essere inflitta all’iscritto che sia recidivo nelle mancanze che diedero luogo

all’applicazione della censura, o che abbia commesso atti che rechino nocumento al prestigio e agli interessi materiali e morali del personale direttivo.

L’applicazione della sospensione deve essere preceduta dalla contestazione all’iscritto, con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo che ne certifichi la notifica, degli addebiti a suo carico. Con la stesse modalità , deve essere inoltre fissato il termine di almeno otto giorni entro il quale l’iscritto può presentare deduzioni scritte a discarico.

L’espulsione può essere deliberata per gravi fatti che dimostrino assenza di coscienza sindacale o difetto di senso morale, ovvero per altri gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibile la partecipazione dell’iscritto al Sindacato.

L’applicazione dell’espulsione deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti e dalla fissazione del termine a discarico, da effettuare con le modalità previste per la sospensione.

Contro il provvedimento di sospensione o di espulsione l’iscritto può ricorrere al Consiglio Direttivo, entro un mese dalla notifica del provvedimento stesso.

La decisione del Consiglio Direttivo è definitiva.

La notifica del provvedimento disciplinare e della decisione del Consiglio Direttivo deve essere effettuata con lettera raccomandata.

SCIOGLIMENTO DEL SINDACATO

Art. 30

La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina del liquidatore, con la determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996, n° 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.