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A distanza di oltre un anno dal rinnovo del CCNL delle farmacie private riscontriamo ancora dubbi da parte dei colleghi sull'applicazione di alcune norme, viste le tante richieste di chiarimenti pervenute al sindacato da parte dei nostri iscritti, abbiamo ritenuto utile fare queste precisazioni.
Alcuni articoli del nuovo CCNL a nostro parere non sono stati scritti in maniera molto chiara e questo fa si che non ci sia uniformità nell'applicazione.
ART. Permessi retribuiti.
Azzeramento e maturazione progressiva delle 40 ore di permessi retribuiti per tutti gli assunti dal 01/11/2021
Questa è una delle modifiche del contratto che ha creato maggiori dubbi sull'interpretazione.
Per tutti coloro che sono assunti dal 1/11/2021 le 40 ore di permesso retribuito (ulteriori alle 32 ore di permessi riconosciuti per legge ex festività soppresse) maturano solo da tale data e nella misura del 50% dopo tre anni e del 100% dopo sei anni dall’assunzione.
I permessi se non usufruiti vengono pagati in busta paga entro il 30 giugno dell’anno successivo, questo significa che i colleghi assunti dal primo novembre 2021, a differenza degli altri colleghi assunti antecedentemente a tale data che non hanno utilizzato le 40 ore di permessi, non percepiranno circa 450 euro nella busta paga di giugno 2023. Un collega assunto a novembre 2021 in sei anni, rispetto ad un collega assunto prima di novembre 2021 che continuerà a lavorare regolarmente nella stessa farmacia, non usufruirà di 180 ore di permessi retribuiti per un ammontare di circa 2000 euro lordi.
Facciamo degli esempi per farvi comprendere bene la situazione.
A) Un collega che lavora da molti anni, ad esempio 20 e cambia farmacia a novembre del 2021 conserva solo le 32 ore di ex festività ma perde il diritto alle 40 ore di permessi retribuiti. Lavorando in maniera continuativa, anche in farmacie diverse, potrà godere di 20 ore di permessi retribuiti solo a novembre del 2024 e di tutte la 40 ore solo a novembre del 2027.
B) Un collega che lavora da x anni e cambia farmacia a novembre del 2024, se da novembre 2021 a novembre del 2024 avrà lavorato e quindi maturato tre anni a partire dal primo novembre del 2021 oltre alle 32 di ex festività potrà godere direttamente di 20 ore di permessi retribuiti.
C) Tutti i colleghi che si laureano da novembre del 2021 in poi, e quindi assunti dopo tale data, avranno diritto alle 40 ore di permessi retribuiti solo dopo sei anni di lavoro certificato anche in farmacie diverse, salvo modifiche dei futuri rinnovi del nostro CCNL.
Saremmo contenti di essere smentiti, anche perché i colleghi che ad oggi non hanno usufruito di queste ore potrebbero recuperarle o essere rimborsati. Noi ci auguriamo che nessuno perda un diritto acquisito ne i colleghi che hanno o saranno costretti a cambiare farmacia ne tanto meno i futuri laureati che senza aver avuto nemmeno la possibilità di dire la loro, potrebbero essere discriminati su questa norma rispetto ai colleghi che lavorando ininterrottamente nella stessa farmacia da prima di novembre 2021 usufruirebbero di 40 ore di permessi retribuiti in più rispetto a loro.
Art. classificazione del personale. Livello Q2
"Appartiene a tale area il farmacista collaboratore che abbia maturato un elevato grado di specializzazione, possieda specifiche competenze tecnico professionali (attestate anche mediante la specifica partecipazione a corsi di formazione) e svolga una o più mansioni di cui all'articolo 4.
Art 4. Alla luce .... Tale inquadramento è riconosciuto al farmacista che svolge una delle seguenti mansioni:
-Attività di gestione di uno specifico settore o area istituita all'interno della Farmacia dei Servizi quando ne viene esercitata la piena e autonoma responsabilità nella gestione; per settore o area si intendono, in via esemplificativa la telemedicina, la diagnostica di prima istanza, ecc.;
-Responsabile del coordinamento dei servizi nelle farmacie organizzate per svolgere pluralità di servizi."
Il Q2 intende dare un livello retributivo (70 € lordi in più al mese) commisurato alle responsabilità dei colleghi che effettuano i servizi.
Sinasfa ritiene che tutti i colleghi che anche in una sola area (di uno specifico settore o area) effettuano i servizi hanno il diritto di essere inquadrati nel livello Q2.
Noi siamo certi che nessun titolare consentirebbe ad un collaboratore di effettuare i servizi se non ritenesse che abbia maturato un elevato grado di specializzazione, possieda specifiche competenze tecnico professionali per farli.
Se così non fosse significherebbe che tamponi, vaccini, telemedicina, diagnostica di prima istanza e quant'altro potrebbero essere eseguiti da personale non qualificato e senza le opportune conoscenze tecniche e professionali, tanto da non avere diritto al livello Q2, cosa che farebbe nascere legittimi dubbi sull'attendibilità dei servizi effettuati in alcune farmacie con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare.
ART. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
L'assistenza sanitaria integrativa spetta solo ai colleghi che sono assunti a tempo indeterminato, non importa se part time o full time.
Il titolare deve registrare obbligatoriamente la farmacia e i dipendenti mediante il sito Reciprocasms e versare 13 € al mese per 12 mensilità per ogni dipendente affinché l'iscrizione sia valida.
Una volta avvenuta la registrazione il personale potrà registrarsi sul sito di Unisalute ed accedere alla propria area personale. Se non si riesce ad effettuare la registrazione, il collega o il titolare può contattare Reciproca per verificare che non ci siano stati inconvenienti tecnici ed accertarsi che i suoi dati siano stati correttamente comunicati ad Unisalute.
E' possibile richiedere il rimborso delle spese sanitarie sostenute dall'entrata in vigore del CCNL caricando le fattura ed inserendo i dati richiesti in base alle indicazioni riportate sulla Guida al Piano Sanitario.
Per ottenere il rimborso da Unisalute, decurtato di una franchigia, bisognerà anche certificare che la prestazione non sia stata già richiesta e rimborsata da Emapi o da altra assicurazione.
ART. ENTE BILATERALE; come cambia la trattenuta da luglio 2023 in busta paga.
Dalla busta paga di luglio 2023 troverete una trattenuta dello 0,10% della somma della paga base e della contingenza per 14 mensilità che andrà all'Ente Bilaterale. Lo 0,05 % è a carico del dipendente e l'altro 0,05 % a carico del datore di lavoro.
Gli Organi statutari dell'Ente Bilaterale sono formati da Federfarma e dai sindacati al tavolo delle trattative.
Un ampio articolo dedicato all’Ente Bilaterale è già presente sul nostro sito.
CCNL 2009/CCNL2021 FARMACIE PRIVATE
Dal 2009 ad oggi per i farmacisti ci sono stati molti cambiamenti, i più rilevanti sono fondamentalmente l'introduzione della Farmacia dei Servizi e la liberalizzazione degli orari di lavoro. Mentre per i "Servizi" troviamo l'introduzione del livello Q2, il nuovo contratto non fa alcun cenno a come debbano essere remunerati i festivi di apertura decisi dalla farmacia e non da turni dell'Ordine.
Sinasfa, ricorda ai colleghi che i dipendenti di farmacia privata, che fanno riferimento al contratto Federfarma, sono tenuti a prestare il proprio servizio di domenica solo quando la farmacia è aperta per disposizioni dell'autorità sanitaria, cioè quando è di turno, mentre nulla è scritto nel nuovo CCNL per quanto riguarda le domeniche cosiddette commerciali, quelle cioè in cui l'apertura è decisa dal titolare, al di fuori del turno obbligatorio.
Non essendo stato previsto nulla, se il collaboratore decide volontariamente di dare la propria disponibilità per le domeniche non previste dall'autorità sanitaria, Sinasfa ritiene che nulla vieta di concordare con il titolare una maggiorazione oraria quanto meno del 30% onde evitare che possano essere applicate maggiorazioni irrisorie o compensazioni con altri giorni lavorativi.
Sinasfa resta a disposizione dei propri iscritti per eventuali chiarimenti.