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03/04/2018
Enpaf consigli utili per occupati e disoccupati.

Sinasfa, il Sindacato Nazionale dei Farmacisti non Titolari, ricorda ai colleghi che il 31/12/2018 scade il triennio di durata del prolungamento da 5 a 7 anni del "bonus" di disoccupazione chiesto dalle organizzazioni dei farmacisti non titolari, recepito da Enpaf, ed accordato solo per il triennio 2016/2018 dai ministeri vigilanti.

Sono 1549  farmacisti che al 01/01/2019 potrebbero esaurire il bonus, ed esattamente  675 con cinque, 456 con sei,  e 418 con sette anni di disoccupazione. L'Ente, come prassi, invierà una comunicazione di preavviso ai colleghi in questione affinché chi avesse cambiato il proprio stato da disoccupato ad occupato possa mettersi in regola e continuare a pagare la quota ridotta.

Sinasfa consiglia:

  1. Ai colleghi che hanno mutato la loro condizione lavorativa e sono attualmente occupati di inviare ad Enpaf la documentazione che attesti il loro stato di occupazione affinché possano continuare ad usufruire del  contributo ridotto dell'85% o chiedere di ripassare dall'1% al 3% se pagano il contributo di solidarietà.

      2 Ai colleghi che  sono in stato di disoccupazione da lungo termine  di cancellarsi dal proprio Ordine        professionale e quindi da Enpaf entro e non oltre il 31/12/2018  e di riscriversi, mantenendo la         possibilità di continuare a pagare la quota di solidarietà o altra quota ridotta, soltanto nel momento in         cui abbiano trovato lavoro.

     3 Ai colleghi che si sono cancellati dall'Ordine di riscriversi nel caso in cui ricevessero un offerta di lavoro   per un periodo anche inferiore a sei mesi e un giorno, tenendo presente che il regolamento Enpaf        prevede la possibilità di pagare la quota ridotta dell’85% o quella di solidarietà anche per brevi     periodi lavorativi purché questo copra la maggior parte del periodo di iscrizione

     (Es. per una sostituzione di quattro mesi da giugno a settembre. Mi riscrivo all'Ordine e quindi ad          Enpaf a fine maggio.  Ultimata la sostituzione invio la documentazione ad Enpaf  accedendo così         alla riduzione contributiva perché l'attività in regime di lavoro dipendente ha coperto la maggioranza   del periodo). Avrò poi la possibilità di cancellarmi nuovamente dall'Ordine se entro il 31/12 non avrò         alcuna prospettiva lavorativa per l’anno successivo.

      4 Ai colleghi, ed in particolare a quelli che hanno già accumulato diversi  anni di disoccupazione, di            sfruttare anche i "ritagli lavorativi"  per raggiungere i requisiti minimi per ottenere la pensione Enpaf  (20 anni di attività professionale e 30 anni di iscrizione all'Ente), sommando i periodi lavorativi inferiori ai sei mesi e un giorno conseguiti nel corso di anni diversi, (deliberazione  n° 24    del 25/05/2017 ) fino alla maturazione di un anno intero, al fine di conseguire un anno di attività             professionale quale requisito di pensione.   

Una delle soluzioni per rimuovere il problema dei “5 anni” potrebbe essere quella di passare dal sistema attuale a quota fissa al  sistema contributivo, che pur non essendo il miglior sistema in assoluto, eliminerebbe quanto meno una serie di problemi tra cui quello del limite dei "5 anni" di disoccupazione oltre il quale si paga la quota ridotta del 50%  per ogni ulteriore anno di inoccupazione

Sinasfa ritiene che i farmacisti che i prossimi anni  supereranno i 5 anni di disoccupazione aumenteranno di  anno in anno con numeri sempre più cospicui  e che tra le cause che hanno contribuito ad elevare questi numeri ci siano la pratica dello stage e le “assunzioni” in nero.

Quanti anni di disoccupazione hanno accumulato i colleghi che si sono iscritti al centro per l’impiego ed  hanno fatto lo stage presso delle farmacie senza poi essere assunti  con un contratto stabile?

Quanti anni di disoccupazione hanno accumulato i colleghi iscritti all’Ordine che hanno accettato di lavorare in nero senza riflettere sulle conseguenze a cui andavano incontro?

E’ inaccettabile che migliaia di farmacisti ( circa 7000 al 31/12/2017) costati ingenti cifre non solo alle loro famiglie ma anche alle casse dello Stato per la formazione, restino per anni senza lavoro e quindi senza una fonte di reddito.

Se le spese per Ordine ed Enpaf  scegliendo di cancellarsi per poi riscriversi quando si trova lavoro possono essere evitate, altrettanto non è possibile fare per tutti gli altri costi indispensabili nel quotidiano come affitto, bollette, mutui, tasse, assicurazioni, cibo, spese scolastiche, carburante eccetera, quindi il problema fondamentale è la mancanza di lavoro dovuta alle ristrettezza degli sbocchi occupazionali,  logica conseguenza di politiche che hanno messo al centro dell'attenzione in maggior misura  la farmacia e non il farmacista. 

Sviluppare politiche che amplino le possibilità occupazionali del farmacista è diventata  una vera e propria esigenza di sopravvivenza  per la categoria pertanto è anacronistico finché non si saranno create nuove opportunità lavorative, soltanto pensare di ridurre quelle esistenti  come ad esempio il riassorbire o eliminare le parafarmacie che ad oggi occupano migliaia di colleghi e rappresentano forse la sola possibilità di "crearsi" autonomamente una fonte di reddito.

Integrazione Enpaf informazione on line n°14 del 29/03/2017

CONTRIBUTI – riduzione per disoccupazione temporanea e involontaria

Si segnala che in materia di disoccupazione temporanea e involontaria la disciplina è cambiata e le modifiche adottate in conseguenza dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2015 producono effetti anche ai fini della richiesta di riduzione contributiva all’Enpaf. Occorre innanzitutto evidenziare che, allo stato, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID online). Il suddetto sistema informativo unitario risulta attualmente attivo.

Altra novità particolarmente significativa introdotta dal decreto 150/2015 è costituita dalla previsione in base alla quale allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, entro 30 giorni dalla data della dichiarazione, il disoccupato deve contattare il Centro per l’Impiego per la stipula del patto di servizio e la conseguente vidimazione della DID online. Dunque, alla domanda di riduzione contributiva o di riconoscimento del contributo di solidarietà, dovrà essere allegata la DID online vidimata dal Centro per l’impiego. 
Si segnala che i percettori di misure a sostegno del reddito non devono rendere la DID online sul portale dell’ANPAL, poiché la presentazione all'Inps di una domanda di NASPI, di DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata), equivale ad aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro  ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL.
Si noti che anche in quest’ultimo caso lo stato di disoccupazione deve essere confermato: entro 15 giorni dalla domanda di Naspi o DIS-COLL il soggetto, infatti, dovrà contattare il Centro Per l’Impiego per la stipula del patto di servizio (art. 21 D.Lgs. 150/2015). In questa ipotesi,almeno allo stato, ai fini della riduzione contributiva Enpaf, si ritiene non necessario che la domanda venga vidimata dal competente centro per l’impiego.
Si aggiunga che anche la richiesta di adesione al programma “Garanzia Giovani”, equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, in quanto per aderire bisogna trovarsi nello stato di disoccupazione di cui all’art 19 D.Lgs 150/2015. Per aderire, l’interessato deve compilare il modulo online su www.garanziagiovani.gov.it o su un portale regionale. All’utente  verranno fornite le credenziali per l’accesso all’area personale del portale ANPAL. In quest’area si completa l’adesione al programma selezionando una Regione (non necessariamente quella di domicilio). Entro 60 giorni dall’adesione, il soggetto deve essere contattato dalla Regione che lo indirizzerà ad uno sportello del Centro per l’Impiego o Agenzia per il Lavoro o Ente accreditato per la stipula del patto di servizio. Dunque anche per questa ipotesi ai fini della riduzione contributiva Enpaf occorrerà allegare l’adesione al programma vidimata qualora rilasciata o copia del patto di servizio vidimato.